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Bollo auto: le novità introdotte nel 2026 per aziende e privati

La normativa sul bollo auto si è aggiornata con due novità che interessano aziende e privati: nuovi criteri per individuare la sede di riferimento delle società e un’esenzione prevista per alcune autovetture nel 2027. A introdurle sono, rispettivamente, il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto, e il Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162, in vigore dal 18 settembre.

 

Aziende: riferimento alla sede della gestione ordinaria

Per le aziende, la novità riguarda la sede che determina la destinazione del gettito del bollo. L’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 147/2026 mantiene come riferimento la sede legale, ma stabilisce che, quando la gestione ordinaria si svolge principalmente altrove, sia questa diversa sede a dover essere considerata. Il criterio individua quindi il luogo in cui vengono svolte in modo continuativo e coordinato le attività di gestione ordinaria della società. Per le persone giuridiche con sede legale all’estero e più sedi secondarie in Italia, conta la sede secondaria in cui si concentra tale gestione.

Se la sede di gestione ordinaria non coincide con quella legale, la normativa prevede, per i soggetti già iscritti alla Camera di Commercio, l’aggiornamento delle informazioni del Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), secondo le modalità della Camera competente, entro il termine perentorio di 90 giorni dall’entrata in vigore.

 

Privati: esenzione prevista per alcune auto nel 2027

Per i privati, il Decreto-Legge n. 162/2026 introduce un’esenzione dal bollo per una sola autovettura regolarmente assicurata, alimentata a benzina o gasolio, anche in versione ibrida o in combinazione con altre fonti di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW. La misura riguarda i versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027: restano quindi dovuti i pagamenti con scadenza nel 2026.

Quando più autovetture rispettano i requisiti, l’agevolazione si applica a quella meno potente e, a parità di potenza, a quella per cui sarebbe dovuto il bollo di importo inferiore. Nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome, l’applicazione richiede un accordo con ciascun ente autonomo titolare del tributo. Le disposizioni potranno essere modificate in sede di conversione del decreto-legge.

 

Per maggiori informazioni su tutte le disposizioni dei due provvedimenti, consulta i testi ufficiali: Decreto Legislativo n. 147/2026 e Decreto-Legge n. 162/2026.

 

 

Informazioni aggiornate al 4 novembre 2026. Per l’applicazione al singolo caso, verificare i requisiti e le disposizioni dell’ente competente. Riferimenti: Decreto Legislativo n. 147/2026, articolo 14; Decreto-Legge n. 162/202.

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